LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E INIDONEITA' A SVOLGERE LA PRESTAZIONE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 12/02/2013
Autore: De Fazio Giacomo Fonte: Guida al Lavoro nr. 8 del 12/02/2013 pag. 32
Classificazione:
Secondo la Corte di Cassazione, il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione è riconducibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Con la sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012 la Corte di Cassazione ha affermato che la sopravvenuta infermità permanente di un lavoratore costituisce un giustificato motivo di licenziamento, se manca la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività riconducibile alle mansioni già assegnate o ad altre equivalenti, o anche inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'organizzazione stabilita dall'imprenditore.
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