Milleproroghe 2025 definitivo tra conferme modifiche e novità

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/02/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/02/2025


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Riammissione alla rottamazione quater. Medici senza fattura elettronica per tutto il 2025.


La Camera dei deputati ha infatti dato il via libera, giovedì 20 febbraio 2025, alla conversione in legge del Dl n. 202 del 27 dicembre 2024.

Aiuti di Stato Covid-19 e Imu (articolo 3, commi 1-2)

Si conferma la proroga al 30 novembre 2025 per la registrazione, negli archivi nazionali relativi agli aiuti di Stato, delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19, con esclusivo riferimento all’Imu.
Viene invece ampliata, dal 30 novembre 2025 al 31 dicembre 2025, la proroga delle disposizioni (articolo 31-octies, comma 1, del Dl n.137/2020) relative al periodo transitorio durante il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu), non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali (articolo 3, comma 6)

In sede di conversione, è stato ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 a tutto il 2025 l’esonero transitorio dall’obbligo di emettere fattura elettronica (articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, Dl n. 119/2018) per i soggetti tenuti all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esonero riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Ts. I soggetti interessati sono strutture sanitarie pubbliche, istituti di ricovero medici, farmacisti, veterinari, eccetera, individuati dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, e da successivi decreti ministeriali.

Rinvio del regime di esenzione Iva per gli Enti del Terzo Settore (articolo 3, comma 10)

Rimane confermata la proroga al 1° gennaio 2026 (un anno rispetto a quanto previsto dalle norme previgenti) per l’avvio del nuovo regime di esenzione Iva previsto per gli enti associativi (articolo 5, comma 15-quater del Dl n. 146/2021). In attesa della revisione della disciplina Iva per gli enti del terzo settore prevista dalla legge delega di riforma fiscale, il nuovo regime si è reso necessario per superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’Iva le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica, dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e come da finalità istituzionali. Pertanto, era stato modificato l’articolo 10 del Dpr n. 633/1972 per rendere esenti dall’imposta queste operazioni, precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’Iva. La norma riguarda, più specificamente, associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. 

Credito d’imposta Zls, periodo per la realizzazione degli investimenti (articolo 3 commi 14-octies, 14-novies e 14-decies)

Viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali (definiti dall'articolo 16, comma 2, del Dl  n. 124/2023) realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

Ricordiamo che il credito d’imposta relativo alle Zls (istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1, del Dl n. 60/2024.
Resta il limite delle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale disciplinato dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (paragrafo 3, lettera c) dell’articolo 107), nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti agevolabili.

Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025. Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025. Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Le comunicazioni saranno inviate secondo modelli e modalità di trasmissione telematica definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle già menzionate comunicazioni. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento (come è avvenuto per il 2024).

Riammissione alla rottamazione quater (articolo 3-bis, commi 1 e 2)

I soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 (cosiddetta procedura di rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi. 

Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile, con le modalità che l’agente della riscossione pubblicherà  sul proprio sito internet entro venti giorni dal dall’entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

La dichiarazione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 e deve contenere i soli debiti presenti nella dichiarazione resa per l’adesione originaria.

Alle somme sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 e vanno versate:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025
  • nel numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 per le prime due rate; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 per le rate successive.

L’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

Scadenze fiscali (articolo 3-bis, commi 3-5)

Per il 2025, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche (come previsto dall’articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 3-bis, Dpr n. 322/1998), sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo 2025.

Per il 2025, inoltre, sono rinviate dal 15 al 30 aprile 2025 sia la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni dei redditi e Irap, sia la data entro la quale devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), come stabilito dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, come previsto dal Dlgs. n. 13/2024.

 

Cinque per mille per le Onlus non ancora iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 12)

Per un anno ancora, ossia entro il 31 dicembre 2025, è confermata la proroga del termine per l’applicazione del regime transitorio che consente alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, di continuare a beneficiare del riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef, anche se non ancora iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Credito d’imposta Transizione 5.0: termine di realizzazione degli investimenti ammessi (articolo 13, comma 1-quinquies)

Il credito d’imposta Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024, viene riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Viene mantenuta la spettanza dell’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che da questa data al 31 dicembre 2025 investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.
Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile, rideterminati dall’articolo 1, commi 427-429, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025):
•    35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
•    5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Credito d’imposta per operatori turistico-alberghieri e ricettivi: termine per la conclusione degli interventi ammessi (articolo 14, comma 1)

Confermata la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 per la conclusione di specifici interventi realizzati, dal 7 novembre 2021, dagli operatori turistico-alberghieri e ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale, che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi edilizi agevolabili in base a quanto stabilito dall’articolo 1 del Dl n. 152/2021.
Stessa proroga è concessa ai medesimi operatori ai quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100 mila euro per ciascun beneficiario.

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