modello Redditi Pf 2021 – Bonus 110% & C.

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/03/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 12/03/2021


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Numerosi in nuovi codici introdotti per identificare gli interventi antisismici e di risparmio energetico “trainati” o “trainanti” che consentono di applicare la detrazione maggiorata del 110%


Superbonus 110% e Facciate

Una importante novità è stata introdotta dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2019. La norma disciplina la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 spettante nella misura del 110% delle spese stesse (Superbonus), a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, effettuati su unità immobiliari residenziali e nei condomini. Qualora tali interventi non siano oggetto di sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121 del medesimo decreto “Rilancio”), la relativa detrazione può essere fruita nella dichiarazione dei redditi.

Nella sezione III-A del quadro RP sono stati introdotti nuovi codici (da 16 a 19 da inserire nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47) per indicare gli interventi agevolati di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, sistemi di accumulo integrati, spese per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019, sia per la potenza fino a 20kW sia per quella eccedente i 20kW e fino a 200 kW.

È stata inserita, inoltre, la colonna 7 “110%” da barrare nei casi in cui si ha diritto alla percentuale di detrazione “potenziata” per quei lavori che sono eseguiti congiuntamente agli interventi così detti “trainanti” per cui la norma prevede la percentuale al 110% di detrazione (articolo 119, comma 1, lettere a), b), c) del decreto “Rilancio”).

È stata inserita, nei medesimi righi, anche la colonna 6 “maggiorazione sisma” per indicare che si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa degli interventi del 50 per cento.
L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge di bilancio 2020 ha previsto dal 1° gennaio 2020 il così detto “bonus facciate” ossia la detrazione dall’imposta lorda pari al 90% dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente per il rifacimento delle facciate esterne per le spese relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968. Gli interventi per il bonus facciate sono indicati con il nuovo codice 15 nei righi da RP41 a RP47.

Nuovi campi per il super bonus e il bonus facciate

modello redditi PF 2021- sezione IIIA, righi da RP41 a RP49

Medesime modifiche sono state inserite nella sezione IV (nei righi da RP61 a RP64) nel quadro RP per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Tra i codici sono stati aggiunti quelli relativi agli interventi potenziati al 110% previsti dall’articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto “Rilancio”, ossia gli interventi di:

  • isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari (codice 30)
  • interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini (codice 31)
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (codice 32)
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (codice 33).

Sono stati inseriti anche il codice ‘15’ relativo al bonus facciate che a differenza del codice già citato nella sezione III A serve per identificare le spese per interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali ubicati nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali e il codice ‘16’ per gli interventi di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (detti anche sistemi di building automation) degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative con limite massimo di detrazione pari a 15mila euro.

Anche in questa sezione è stata introdotta la colonna 6 (110%) da barrare per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi “trainati” individuati dai codici: da ‘2’ a ‘7’ e da ‘12’ a ‘14’ e ‘16’ (sia di efficienza energetica sia antisismici, nonché i sistemi di controllo da remoto) sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi “trainanti”, individuati dai codici su indicati ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’.

modello redditi PF 2021- sezione IV, righi da RP61 a RP66

L’articolo 119 del decreto “Rilancio” ha introdotto la detrazione pari al 110% anche per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti per cui spetta il Superbonus.

Nella colonna 6 del rigo RP56 è stato inserito l’ulteriore codice 3 (oltre al codice 2 previsto per la detrazione già prevista per le colonnine di ricarica al 50%) che va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi “trainanti”, individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione III-C.

modello redditi PF 2021- sezione III C, rigo RP 56

Inoltre, sempre l’articolo 119 del citato decreto, ha previsto una detrazione dall’imposta pari al 90% per i premi relativi all’assicurazione contro eventi sismici stipulata contestualmente alla cessione all’impresa di assicurazione della detrazione per il Sismabonus al 110%. Nei righi relativi agli oneri detraibili da RP8 a RP13 è stato inserito il codice 81.

modello redditi PF 2021- descrizione del codice 81

 

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