REVERSE CHARGE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/08/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 29/08/2018

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Classificazione:

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Varie tipologie di impianti fotovoltaici e applicazione del regime di reverse charge risponde la circ. 37/2015 punto 8


Domanda

Se le installazioni di impianti fotovoltaici "integrati" (cioè quelli in cui il manto di copertura è sostituito dai pannelli), di impianti fotovoltaici "semi-integrati" (ossia quelli in cui i pannelli sono appoggiati sopra l'esistente manto di copertura) e di impianti fotovoltaici a terra, se relativi ad un edificio, rientrino nell'ambito di applicazione del reverse charge di cui alla lett. a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

 

Risposta

La più volte menzionata circolare n. 14/E del 2015 ha precisato che non rientrano nella nozione di edificio e vanno, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).

L'attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici "integrati" o "semi-integrati" agli edifici (ad esempio, nel caso in cui siano posizionati sul tetto dell'edificio) rientra nell'ambito di applicazione della lett. a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 e deve essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile.

Deve, altresì, applicarsi il meccanismo del reverse charge anche all'installazione di impianti fotovoltaici "a terra", sempre che questi ultimi, ancorché posizionati all'esterno dell'edificio, siano funzionali o serventi allo stesso.

Per meglio definire l'area di applicazione del reverse charge in ordine a tali impianti, si richiamano i chiarimenti forniti con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, con la quale sono stati delineati i criteri a cui fare riferimento per stabilire la natura (mobile o immobile) delle installazioni fotovoltaiche.

In particolare, il predetto documento di prassi ha chiarito che, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, "non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale".

La predetta circolare n. 36/E del 2013 ha, inoltre, chiarito che la centrale fotovoltaica posta sul lastrico solare di un edificio, se censibile in categoria D/1, ovvero D/10, costituisce un fabbricato strumentale "autonomo" rispetto all'edificio sottostante.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici "a terra"), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, siano soggetti al meccanismo del reverse charge di cui all'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR n. 633 del 1972.

Diversamente, l'installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell'edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge di cui all'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR n. 633 del 1972.

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