RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER EVITARE IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 29/05/2024

Autore: Dui Pasquale - Beccaria Luigi Antonio Fonte: Guida al Lavoro nr. 22 del 29/05/2024


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Con la sentenza n. 13766 del 17 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha disposto la reintegra di un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto.


Secondo la Corte di Cassazione, va reintegrato e risarcito il dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto, sebbene sia affetto da patologie professionali croniche e abbia richiesto un periodo di aspettativa non retribuita, come consentito dal contratto collettivo nazione di lavoro, proprio per non superare il periodo di conservazione del posto di lavoro.

La vicenda riguarda i c.d. “accomodamenti ragionevoli”, che in questi casi il datore di lavoro è tenuto ad adottare.

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