VENDITA DELL'IMMOBILE SENZA INDICARE CHE SI CONSERVANO LE DETRAZIONI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/06/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/06/2022


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Le detrazioni edilizie si trasferiscono con l'immobile, salvo diversa indicazione in atto, come rimediare alla dimenticanza


La cessione dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta, il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite.

Salvo diverso accordo delle parti (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir) in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

La quota detraibile relativa all’anno di trasferimento dell’immobile spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (circolare n. 95/2000, punto 2.1.14).

L’Agenzia delle entrate ha chiarito (circolare n. 7/2021) che, quando nell’atto di trasferimento dell’immobile non è stato specificato che il venditore conserva la detrazione delle rate residue, tale volontà può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

 

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