VISTO DI CONFORMITA' SU INTERVENTI TRAINATI CON ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE SUI TRAINANTI

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/12/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/12/2020


Classificazione:

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Visto da rilasciare al condomino, per lavori trainati da quelli condominiali, vistati da altro professionista


Circolare n. 30/2020 risposta 6.7.1

6.7.1 D. Si ipotizzi che l’amministratore di un condominio trasmetta all’Agenzia delle entrate una prima comunicazione per optare per lo sconto in fattura/cessione del credito in relazione ai soli interventi trainanti, avvalendosi del professionista “X”.

Si ipotizzi, inoltre, che uno dei condomini, debba trasmettere una distinta comunicazione per optare per lo sconto in fattura/cessione del credito per gli interventi trainati avvalendosi del professionista “Y”.

Nel caso suesposto, è corretto affermare che il soggetto che appone il visto di conformità sulla seconda comunicazione debba verificare anche la presenza della asseverazione relativa agli interventi trainanti (verificata e trasmessa da altro professionista) per verificare, ad esempio, che gli interventi trainati siano stati effettuati “congiuntamente” agli interventi trainanti?

R. La circolare 19/E del 2020, concernente le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità relativamente all’anno d’imposta 2019, ha chiarito che in caso di spese suddivise in più anni, il controllo deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa e che il soggetto che presta l’assistenza fiscale, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, potrà non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.

Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, mutuando quanto chiarito dalla citata circolare n. 19 del 2020, si ritiene necessario che in sede di rilascio del visto relativo agli interventi trainati sia acquisita la documentazione relativa agli interventi trainanti, che costituiscono il presupposto per l’accesso alla maggiore agevolazione.

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