Le disposizioni sulle detrazioni per interessi passivi sono contenuta nell'art. 15 del DPR. 917/86 TUIR.
Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente. Si tratta, in particolare, dei:
−mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
−mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
− mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
−mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10); −prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
Se restano deducibili gli interessi passivi sul mutuo dell'abitazione nel caso di trasferimento all'estero
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 28/12/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Sostituendo il mutuo per acquisto dell'abitazione principale ci si chiede se si debba mantenere la stessa banca, in che misura siano detraibili gli interessi e se gli oneri accessori (notarili ecc.) siano detraibili.
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 04/07/2018Recensione di Roberto Castegnaro
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In caso di mutuo sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, erogati in conto interessi, la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso.
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 22/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Se l’abitabilità tarda e non si può adibire l’immobile, entro un anno dall’acquisto, ad abitazione principale, si perde il diritto a detrarre gli interessi passivi
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 13/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori (nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) pagati in dipendenza di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire, entro un anno dall’acquisto stesso, ad abitazione principale, per un importo non superiore a 4mila euro (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir).
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 01/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Il marito superstite può detrarre per intero gli interessi passivi pagati in relazione a un mutuo cointestato con la moglie defunta
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 11/11/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Il coniuge superstite può usufruire della detrazione DEL 100% degli interessi passivi e relativi oneri accessori sul mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda alla regolarizzazione dell’accollo del mutuo.
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 19/10/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Il nudo proprietario che concede al figlio l’usufrutto della casa può continuare a beneficiare della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo?
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
L’erede che HA provveduto a regolarizzare l’accollo del mutuo e risultina con tutte le condizioni previste dalla legge per usufruire della detrazione, ne ha diritto.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/04/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Separazione con cambio casa. Posso continuare a detrarre la mia quota di interessi passivi sul mutuo per l'acquisto abitazione principale
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/04/2016Recensione di Roberto Castegnaro