Sotto il profilo fiscale possiamo raggruppare le operazioni straordinarie in tre tipologie:
Tra le operazioni realizzative troviamo la liquidazione e la cessione d’azienda. Quest’ultima è quell’operazione mediante la quale un soggetto trasferisce a titolo oneroso un’azienda o un complesso aziendale ad un altro soggetto.
Essendo un’operazione realizzativa, la cessione determina ordinariamente effetti fiscalmente rilevanti per entrambe le parti, ovvero:
Invece, il gruppo di operazioni straordinarie neutrali è più nutrito, tra queste possiamo distinguere:
Il motivo per cui il legislatore espressamente evita l’emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti riguarda il fatto che l’effetto riorganizzativo sull’attività dell’impresa è considerato prevalente.
Normalmente la realizzazione di tali operazioni non comporta effetti reddituali per i soggetti coinvolti, per questo motivo sono definite come fiscalmente “neutrali”.
La ratio di tali interventi legislativi la si rinviene nel fatto di non gravare di oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione aziendale, rendendole così più agevoli.
Nella pratica, le eventuali plusvalenze o minusvalenze contabili sono fiscalmente sterilizzate in dichiarazione dei redditi, attraverso le classiche variazioni fiscali in aumento o diminuzione.
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l’articolo 15 del Dlgs 192/24 ha rivisto il regime del riporto perdite e operazioni straordinarie, modificando gli articoli 84, 172 e 173 del Tuir.
Autore: Germani Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/04/2025Recensione di Roberto Castegnaro