Decreto fiscale le principali misure
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/03/2026
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/03/2026
Pubblicato nella Gazzetta del 27 marzo il provvedimento contiene disposizioni urgenti su fisco ed economia. Novità in materia di Iva, regime impatriati, Pex, investimenti e imposta di bollo.
Il decreto legge n. 38/2026 è in vigore dal 28 marzo.
Gli ambiti di intervento riguardano più fronti: dal regime Iva delle operazioni permutative, al credito d’imposta per gli investimenti tecnologici, fino al ripristino del regime di partecipation exemption e alle esenzioni sugli interessi obbligazionari e sulle ritenute agli sportivi dilettanti.
Di seguito una ricognizione delle principali aree di intervento, con focus sugli aspetti fiscali.
Iva sulle operazioni permutative
Il decreto sposta la decorrenza del nuovo regime Iva per le permute: le regole introdotte dalla legge n. 199/2025 sull’articolo 13, del Dpr n. 633/1972 si applicano alle operazioni eseguite in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026; sono fatti salvi i comportamenti pregressi e non si procede a rimborsi o rettifiche dell’imposta già liquidata (articolo 1 Dl n. 38/2026).
In virtù della modifica apportata al comma 2, lettera d) dell’articolo 13 del Dpr Iva, la base imponibile delle permute (cioè, ai sensi dell’articolo 1552 del codice civile, i contratti che hanno per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri diritti) è determinata dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla specifica operazione (costi diretti, indiretti e accessori, documentati con criteri oggettivi e costanti). In precedenza, si applicava il criterio del valore normale.
Regime per lavoratori impatriati
L’articolo 2 aggiorna il coordinamento delle norme relative al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
Il comma 154 della legge n. 232/2016 viene integrato con il rinvio all’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023, chiarendo che il regime fiscale dei neo-residenti disciplinato dall’articolo 24 bis del Tuir non è cumulabile né con il nuovo regime degli impatriati disciplinato dal Dlgs 209/2023, né con il preesistente regime previsto dal Dlgs n. 147/2015.
Avviamento negativo
Per le compravendite di azienda o di ramo di azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e del mantenimento degli assetti occupazionali, la differenza negativa tra il corrispettivo pattuito e il valore dei beni aziendali concorre al reddito ed al valore della produzione in quote costanti nell'esercizio dell’operazione e nei quattro successivi. L’articolo 3 del decreto, infatti, introduce il comma 5 ter nell’articolo 86 del Tuir rubricato “plusvalenze patrimoniali” e si applica ai soggetti Ias adopter che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Esenzione per i sistemi di garanzia dei depositanti
In considerazione del possibile aumento dei rendimenti dei titoli, l’articolo 4 del decreto stabilisce che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari destinati ai sistemi di garanzia dei depositanti, previsti dalla normativa sul Testo unico bancario, non sono soggetti all’imposta sostitutiva prevista per i redditi di capitale. L’esenzione si applica dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2028.
Contributo sulle spedizioni extra Ue
Nel decreto fiscale trova spazio anche il rinvio dell’entrata in vigore del contributo sulle spedizioni di beni importati di modico valore, introdotto dalla legge di bilancio 2026 nell’ambito della disciplina sul cosiddetto contributo sulle micro‑spedizioni provenienti da Paesi extra‑Ue.
Si tratta del prelievo di 2 euro ai sensi del combinato disposto dei commi 126 e 127 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025 dovuto per ciascun pacco con valore dichiarato inferiore a 150 euro.
L’articolo 5, dedicato al differimento dell’applicazione del contributo, stabilisce che il prelievo non si applicherà alle spedizioni effettuate prima del 1° luglio 2026, per consentire all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di completare l’adeguamento dei propri sistemi informativi.
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