I corrispettivi relativi alle operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente devono essere certificati tramite emissione di ricevuta fiscale (legge 249/1976) o di scontrino fiscale (legge 18/1983).
Dal 21 febbraio 1997, la scelta tra le due tipologie di documenti è pienamente alternativa (Dpr 696/1996), non richiede formalità (non occorre cioè effettuare alcuna opzione o comunicazione all’Amministrazione finanziaria) e non è soggetta a limitazioni circa il numero e il tipo delle operazioni svolte e le modalità di esercizio dell’attività (circolare ministeriale 97/1997).
L'emissione della fattura sostituisce l'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale.
E' il DPR. 696/1996 che stabilisce i soggetti obbligati ed esclusi dalla certificazione dei corrispettivi.
Circolare di riferimento è la n. 97/1997.
Dal 1° luglio 2019 come previsto dall'art. 2, del D.Lgs, n. 127/2015 scatta l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, se il soggetto non supera però i 400.000 euro di volume d'affari l'obbligo scatta dal 1.1.2020.
I commercianti al minuto devono pertanto:
· acquistare un Registratore telematico
· esercitare telematicamente l'opzione sul portale " Fatture e Corrispettivi "
· inviare giornalmente e telematicamente i dati dei corrispettivi.
Da tale data, i commercianti, non sono più tenuti al rilascio dello scontrino o ricevuta fiscali, ma devono comunque rilasciare un "Documento commerciale" conforme al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 e nel Provvedimento del 28 ottobre 2016.
Tuttavia il decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) in considerazione delle oggettive difficoltà di esercenti e distributori di registratori telematici, ha previsto l’estensione fino al 1° gennaio 2021 della fase transitoria per gli esercenti che ancora emettono scontrini e ricevute e non sono dotati di registratore telematico e, conseguentemente, lo slittamento alla stessa data dell’inizio della lotteria dei corrispettivi.
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