Il sistema denominato “reverse charge” o “inversione contabile”, deroga alle regole generali Iva e trasferisce gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal fornitore al cliente.
É infatti il cliente che ricevuta, dal fornitore, la fattura senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione che si tratta di un'operazione soggetta a inversione contabile, deve integrare il documento con l'aliquota e la relativa imposta. La fattura così integrata deve essere registrata sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.
Link: Come funziona il Reverse Charge
Il meccanismo del reverse charge è in essere per le operazioni elencate nei commi quinto e sesto dell'articolo 17 del DPR. n. 633/1972, vale a dire:
Il reverse charge è previsto infine anche nelle cessioni di rottami come previsto dal 7° comma dell'articolo 74.
Il comma 629 lett. a) della legge di stabilità 2015, ha previsto dal 1.1.2015 che il meccanismo del reverse charge (indipendentemente dal fatto che si tratti di appalto diretto o subappalto) è esteso alle seguenti operazioni:
Prestazioni relative a edifici per:
Trasferimenti di:
Inoltre per:
Fatturazione delle prestazioni in cui sono stati impiegati i cosiddetti beni di valore significativo di cui al decreto minsteriale 29 dicembre 1999 (ascensori, infissi, caldaie, sanitari, rubinetteri
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/05/2015 pag. 41Recensione di Roberto Castegnaro
La Commissione europea accoglie quindi i rilievi e boccia la deroga Iva sulla grande distribuzione organizzata (Gdo)
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/05/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Intonacare e imbiancare le pareti di uno studio. con fattura in regime di reverse charge.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/07/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Inapplicabile la pena pecuniaria su base proporzionale se non emerge un maggior debito Iva inadempiuto In assenza di danno erariale la mancata inversione contabile è violazione formale
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Il recente interpello emanato dalla direzione regionale dell'Emilia Romagna protocollo 954-784/2015 del 21 ottobre 2015,
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Articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) ulteriori problematiche concernenti l'ambito applicativo del meccanismo del reverse charge nel settore edile - quesiti
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Nel caso di mancato incasso del corrispettivo di operazioni soggette al meccanismo del reverse charge, la nota di variazione Iva spetta al cessionario o committente (il cliente).
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/12/2015 pag. 38Recensione di Roberto Castegnaro
Entrano nel vivo le nuove sanzioni amministrative tributarie ridotte previste dal Titolo II del Dlgs 158/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/01/2016 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
L’agenzia delle Entrate sembra oscillare tra esigenze di una maggiore sistematicità interpretativa e precisazioni che, ancorché accolte con favore, tolgono coerenza all’intera disciplina.
Autore: Sirri Massimo Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/02/2016 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Le prestazioni edili riguardanti l’ampliamento di edifici rientrano nel reverse charge, question time in commissione Finanze alla Camera.
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/03/2016 pag. 43Recensione di Roberto Castegnaro