IL DDL DI BILANCIO DOPO IL PASSAGGIO IN SENATO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/11/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/11/2021
Dai bonus edilizi e 110% al credito industria 4.0, dai bonus vari al limite di compensazione in F24
Tante misure fiscali presenti nell’Atto Senato n. 2448, sintetizzate nella tabella che segue.
Art. 2 – Riduzione della pressione fiscale |
Con l’assegnazione, a partire dal 2022, di 8 miliardi di euro annui all’alleggerimento della pressione fiscale sui fattori produttivi, prende il via l’attuazione del processo di revisione del sistema tributario. Gli interventi, che saranno definiti con appositi provvedimenti, dovranno portare alla riduzione dell’Irpef, attraverso una rivisitazione delle aliquote e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, e dell’Irap. |
Art. 3 – Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax |
Rinviata di un altro anno, al 1° gennaio 2023, l’efficacia delle disposizioni dettate in materia di sugar tax e plastic tax, le due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020 (e ancora mai applicate) per limitare il consumo, rispettivamente, delle bevande edulcorate (articolo 1, comma 661 e seguenti, legge n. 160/2019) e degli imballaggi monouso utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (articolo 1, comma 634 e seguenti, legge n. 160/2019). |
Art. 4 – Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili |
Scende dal 22 al 10% l’Iva sugli assorbenti e sui tamponi non compostabili destinati alla protezione dell’igiene femminile. In proposito, ricordiamo che, su quegli stessi prodotti, quando compostabili o lavabili, nonché sulle coppette mestruali, dal 1° gennaio 2020 si applica l’aliquota del 5% (articolo 32-ter, Dl n. 124/2019). |
Art. 5 – Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione |
Anticipando i decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema fiscale, che all’articolo 2 fissa l’obiettivo di rendere più efficiente e semplice il sistema nazionale della riscossione, vengono dettate, in tale ambito, disposizioni in materia di organizzazione e di remunerazione del servizio. Relativamente alla governance, con la definizione delle funzioni di indirizzo e controllo del soggetto che amministra i tributi (Agenzia delle entrate) nei confronti di quello che li riscuote (Agenzia delle entrate - Riscossione), sono delineati i primi passaggi del processo di unificazione dei due enti. Per quanto riguarda la remunerazione del servizio, è previsto un importante cambio di passo dal 1° gennaio 2022. Il costo sarà prevalentemente a carico del bilancio dello Stato, ma una quota, da fissare con decreto Mef, graverà comunque sul debitore per l’attivazione delle procedure esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, ecc.) e per la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione. Per i carichi affidati all’agente fino al 31 dicembre 2021, invece, continueranno ad applicarsi le regole vigenti in materia di aggio, oneri di riscossione e rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica delle cartelle. In proposito, ricordiamo che, sui carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2016, sono dovuti gli oneri di riscossione nella misura del 6% (in precedenza, era applicato l’aggio dell’8%): restano completamente a carico del debitore se la cartella viene pagata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, altrimenti gravano in egual misura - 3% ciascuno - su debitore ed ente creditore. |
Art. 6 – Esenzione bollo su certificazioni digitali |
Esenti dall’imposta di bollo, anche nel 2022, le certificazioni dei dati anagrafici emessi in modalità telematica tramite l’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), ossia il registro anagrafico centrale istituito presso il ministero dell’Interno (articolo 62, comma 3, Dlgs n. 82/2005). |
Art. 7 – Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli |
Prolungata per un altro anno, il 2022, l’efficacia della norma introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016), inizialmente per il solo triennio 2017-2019 e già oggetto di proroga fino al 2021, in base alla quale i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai soggetti con la qualifica di coltivatori diretti (Cd) o di imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali; l’esenzione vale sia per i terreni posseduti sia per quelli meramente condotti. Beneficiano dell’agevolazione anche i collaboratori di imprese familiari nonché i redditi delle società semplici attribuiti ai soci persone fisiche Cd o Iap. Non possono, invece, fruirne i soci delle società di persone, anche in caso di opzione per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto il reddito prodotto da Snc, Srl e Sas agricole è qualificato sempre di impresa. |
Art. 8 – Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R. |
Ulteriormente premiata l’adesione ai piani individuali di risparmio a lungo termine. In materia, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 100 e seguenti, legge n. 232/2016) ha disposto un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dagli investimenti effettuati in quegli strumenti e percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale. Per beneficiarne, i Pir devono essere detenuti per almeno cinque anni e destinare somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30mila euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150mila euro, in determinati investimenti qualificati effettuati tramite intermediari o imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi. La modifica proposta dalla legge di bilancio innalza a 40mila euro il tetto annuale di importo destinabile a quelle finalità e, di conseguenza, a 200mila quello complessivo. |
Art. 9 – Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici |
Tra proroghe e rimodulazioni, si presenta ampio e variegato l’intervento normativo sui bonus casa. Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020)
Sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121, Dl n. 34/2020) La prima rilevante modifica è rappresentata dal ridimensionamento della spesa massima agevolabile, ora fissata a 5mila euro per ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle pertinenze, o in riferimento alla parte comune dell’edificio oggetto di intervento (il tetto 2021 è 16mila euro, negli anni passati è stato 10mila). Se i lavori edilizi sono effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto di mobili/elettrodomestici ovvero sono iniziati nell’anno precedente e proseguiti nell’anno dell’acquisto, nel limite di 5mila euro occorre tener conto anche delle spese dell’anno precedente per le quali si è fruito del bonus. Un’altra novità riguarda l’etichetta energetica degli elettrodomestici ammessi al bonus: è specificato che devono essere di classe non inferiore alla A (forni), alla E (lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o alla F (frigoriferi e congelatori). |
Art. 10 – Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative |
Prolungati nella durata, ma ridimensionati nella portata, i bonus per investimenti in beni strumentali “Transizione 4.0”; nessuna novità, invece, per il credito d’imposta sugli investimenti in beni materiali e immateriali generici non 4.0, che, stante la vigente normativa, cesserà il 31 dicembre 2022 ovvero il 30 giugno 2023 in caso di ordine accettato e di acconto pagato per almeno il 20% entro il 2022 (articolo 1, comma 1051 e seguenti, legge n. 178/2020). Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016) dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta spetta nella misura del:
Prorogato e rimodulato anche il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019):
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Art. 18 – Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese |
Prorogata di sei mesi la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 233 e seguenti, legge n. 178/2020), che, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, consente al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace. L’opportunità viene, dunque, estesa alle aggregazioni approvate fino al 30 giugno 2022. Contestualmente, però, è introdotto un nuovo limite: l’importo massimo delle Dta trasformabili in crediti d’imposta - pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, senza considerare quello che presenta i maggiori attivi patrimoniali, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento - non può comunque essere superiore a 500 milioni di euro. Se alle operazioni di aggregazione partecipano società controllanti capogruppo, per il calcolo del 2% si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile. Dal 1° gennaio 2022, poi, scompare la possibilità di affrancamento gratuito dei disavanzi (fino a 5 milioni di euro), che il “decreto Crescita” (articolo 11, commi 1 e 2, Dl n. 34/2019) aveva sancito per i conferimenti di azienda e le aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusione o scissione dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore del Dl) al 31 dicembre 2022. Pertanto, per fruire del “bonus aggregazioni”, le operazioni agevolabili andranno concluse entro il 31 dicembre 2021. |
Art. 19 – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale |
Dal 1° gennaio 2022 è innalzato a due milioni di euro per ciascun anno solare il limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000). |
Art. 39 – Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi |
Estesi di sei mesi gli incentivi fiscali, introdotti dal “decreto sostegni bis” (articolo 64, commi da 6 a 11, Dl n. 73/2021), per l’acquisto della “prima casa” da parte di coloro che, nell’anno in cui viene stipulato l’atto, non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. Per questi trasferimenti di proprietà, fino al 31 dicembre 2022, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale. In caso di applicazione dell’Iva, spetta un credito di importo pari all’imposta pagata sul corrispettivo, utilizzabile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dopo la data dell’acquisto; il bonus può anche essere sfruttato in compensazione tramite modello F24. Inoltre, i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la disciplina agevolativa per gli under 36 sono esenti dalla prevista imposta sostitutiva dello 0,25%. |
Art. 40 – Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani |
Riscritta la disposizione del Tuir (articolo 16, comma 1-ter, Dpr n. 917/1986) a sostegno dei giovani che vanno a vivere da soli: le persone di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71, se affittano un appartamento (o anche solo una parte di esso, ad esempio una stanza) da destinare a propria abitazione principale, hanno diritto, per i primi quattro anni di durata contrattuale, a una detrazione d’imposta di 991,60 euro ovvero, se superiore, pari al 20% del canone, comunque entro il limite di 2mila euro all’anno. Deve trattarsi di casa diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli affidatari. La norma vigente, invece, attribuisce una detrazione forfetaria di 991,60 euro per i primi tre anni di contratto. |
Art. 51 – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport |
Sancita in via sperimentale per il triennio 2022-2024, a favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, la detassazione ai fini Ires e Irap degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale, a condizione che, in ciascun anno, almeno il 20% degli stessi sia destinato allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei disabili. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (commi 1-3). Riproposta per il 2022, limitatamente ai titolari di reddito d’impresa, la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (articolo 1, comma 621 e seguenti, legge n. 145/2018). Si applicano le disposizioni attuative del Dpcm 30 aprile 2019 (comma 5). |
Art. 114 – Tax credit librerie |
Per gli anni 2022 e 2023 è innalzato a 15 milioni di euro il limite di spesa per finanziare il credito d’imposta a favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, comma 319 e seguenti, legge n. 205/2017). Il bonus è parametrato a una serie di voci riferite ai locali in cui si svolge l’attività di vendita: Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, canoni di locazione al netto dell’Iva, spese per il mutuo, contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente (decreto interministeriale 23 aprile 2018). |
Art. 116 – Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne |
Niente Imu negli anni 2022 e 2023 per i commercianti e gli artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con non più di 500 abitanti delle aree interne; l’esenzione spetta per gli immobili posseduti e utilizzati da tali soggetti per l’esercizio dell’attività economica. A tal fine, sono stati stanziati 10 milioni di euro: un decreto interministeriale dovrà stabilire criteri e modalità di attuazione della norma, anche per consentire il rispetto del limite di spesa. È inoltre previsto, con il medesimo obiettivo di favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, che a quegli stessi operatori possano essere concessi in comodato, della durata massima di dieci anni, immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali, non utilizzati per fini istituzionali. Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle norme unionali sugli aiuti de minimis. |
Art. 117 – App 18 |
Messo a regime, con qualche novità, il “bonus cultura” per i diciottenni, introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 979, legge n. 208/2015). Dal 2022, a tutti i residenti in Italia sarà assegnata, al compimento dei 18 anni di età, una carta elettronica utilizzabile per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi natura, nonché per corsi di musica, teatro o lingua straniera. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile per chi le percepisce né rilevano ai fini del computo del valore dell’Isee. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un decreto interministeriale dovrà definire le modalità di attuazione della norma, stabilendo, tra l’altro, gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite massimo di spesa, fissato in 230 milioni di euro all’anno. |
Art. 123 – Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali |
Prorogato e irrobustito il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici in riferimento all’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (articolo 188, Dl n. 34/2020). Il bonus spetta anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022, entro il limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. |
Art. 163 – Iva agevolata per la cessione di bovini e suini |
Per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina è confermata anche per il 2022 l’applicazione della percentuale di compensazione nella misura del 9,5%, già stabilita, per il solo 2021, dal “decreto Sostegni bis” (articolo 68, comma 1, lettera b), Dl 73/2021). La disposizione riguarda i produttori agricoli che adottano il regime speciale (articolo 34, Dpr 633/1972). |
Art. 191 – Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali |
Stretta sulle operazioni di rivalutazione/riallineamento dei beni immateriali (marchi e avviamento) effettuate nei bilanci 2020 (articolo 110, Dl n. 104/2020). In particolare, per quanto riguarda la rivalutazione dei beni dei soggetti non Ifrs, il riallineamento per i soggetti Ifrs e il riallineamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (commi 4, 8 e 8-bis del citato articolo 110), le quote di ammortamento dei maggiori valori iscritti sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura di un cinquantesimo per periodo d’imposta (2% all’anno), quindi per un intervallo temporale di mezzo secolo, terminando nel 2070. In alternativa, è possibile eseguire l’ordinario ammortamento per diciottesimi pagando, però, l’imposta sostitutiva prevista a regime per i conferimenti (articolo 176, comma 2-ter, Tuir) - ossia il 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro, il 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni, il 16% sulla parte eccedente i 10 milioni - al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata per il riallineamento (è, quindi, richiesto un ulteriore costo, a seconda dei casi, del 9, dell’11 o del 13%); l’importo deve essere pagato in due rate di pari ammontare, la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine per il saldo del periodo d’imposta successivo. Inoltre, per evitare che la novità normativa possa essere aggirata, è previsto, in determinate ipotesi, un analogo frazionamento temporale per la deduzione delle minusvalenze: in presenza di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo come rideterminato, in quote costanti per il rimanente periodo di ammortamento, sempre però considerando la suddivisione in cinquantesimi. Le modifiche, in deroga alla norma dello Statuto del contribuente che sancisce l’irretroattività delle disposizioni tributarie (articolo 3, legge n. 212/2000), hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti, quindi già dall’esercizio 2021. Chi, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, risulta aver versato le imposte sostitutive per quelle operazioni, può revocare la scelta fatta, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate; le somme pagate potranno essere oggetto di rimborso ovvero di utilizzo in compensazione tramite modello F24. |
Art. 199 – Modifiche all’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156 |
Addio al “cashback”, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di carte di credito e Pos, introdotto con l’obiettivo di ridurre l’uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti: dopo lo stop a tempo, sancito per il secondo semestre dell’anno in corso dal Dl n. 73/2021 (vedi “Dal Sostegni bis convertito - 5: cashback sospeso per un semestre”), arriva la definitiva abolizione della disciplina premiale. Pertanto, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, la terza e ultima fase dell’operazione “cashback”, in programma dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, non avrà luogo. |
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