Il sistema denominato “reverse charge” o “inversione contabile”, deroga alle regole generali Iva e trasferisce gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal fornitore al cliente.
É infatti il cliente che ricevuta, dal fornitore, la fattura senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione che si tratta di un'operazione soggetta a inversione contabile, deve integrare il documento con l'aliquota e la relativa imposta. La fattura così integrata deve essere registrata sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.
Link: Come funziona il Reverse Charge
Il meccanismo del reverse charge è in essere per le operazioni elencate nei commi quinto e sesto dell'articolo 17 del DPR. n. 633/1972, vale a dire:
Il reverse charge è previsto infine anche nelle cessioni di rottami come previsto dal 7° comma dell'articolo 74.
Il comma 629 lett. a) della legge di stabilità 2015, ha previsto dal 1.1.2015 che il meccanismo del reverse charge (indipendentemente dal fatto che si tratti di appalto diretto o subappalto) è esteso alle seguenti operazioni:
Prestazioni relative a edifici per:
Trasferimenti di:
Inoltre per:
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