PUBBLICATO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/06/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/06/2022


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Fattura, esterometro, bollo, intrastat, società di comodo e tante altre novità


Numerose le novità nel decreto “Semplificazioni fiscali”, approdato nella GU n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal 22 giugno, quali:

  1. la soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori;
  2. la dematerializzazione della scheda della scelta per la destinazione nel 730 dell’8, del 5 e del 2 per mille;
  3. la modifica del calendario fiscale e del domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione;
  4. l’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi;
  5. le disposizioni in materia di precompilata;
  6. la modifica della validità dell’attestazione per i contratti a canone concordato;
  7. l’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata”;
  8. l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
  9. la semplificazione in materia di dichiarazione Irap;
  10. la modifica della disciplina in materia di esterometro;
  11. sul termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.

Il nuovo testo si occupa anche di monitoraggio fiscale, di Iva per prestazioni rese ai ricoverati e dell’adeguamento dell’addizionale comunale all’Irpef.

 

Di seguito le principali disposizioni.

  • Articolo 1 - Notai Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

La novità, inserita nel primo articolo del nuovo decreto legge, è la scomparsa dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori. Fino ad ora, l’articolo 68 Dpr n. 131/1986 prevedeva, per determinati soggetti (come i notai) tenuti a formare un repertorio, a presentarlo all’ufficio, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre, che ne rilasciava ricevuta.
Adesso, detto adempimento formale viene meno e il controllo dei repertori si esercita esclusivamente su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate, tramite anche verifiche presso i soggetti roganti. I destinatari della richiesta devono trasmettere il repertorio entro trenta giorni dalla richiesta. L’ufficio provvede ai controlli ed a rilevare le eventuali violazioni; dopo aver espletato dette attività, comunica l’esito ai pubblici ufficiali.
Di conseguenza, la sanzione, prevista dall’articolo 73 Dpr 131/1986, per l’omessa presentazione del repertorio (invariata, da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro) scatta solo se vi è l’inadempimento alla richiesta dell’ufficio.

  • Articolo 2 - Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta

In relazione all’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, il decreto, dall’entrata in vigore, permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, all’atto della presentazione del modello 730.
La nuova norma stabilisce, in particolare, che i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

  1. controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
  2. consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
  3. trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:
    1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio
    2. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno
    3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio
    4. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto
    5. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre
  4. comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini di cui sopra, il risultato finale delle dichiarazioni;
  5. conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
  • Articolo 3 - Modifiche al calendario fiscale

Il decreto legge riscrive alcune date del calendario fiscale:

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, l’adempimento del secondo trimestre deve essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre;
Intrastat, con decreto del Mef sono adesso indicate le sole modalità (e non più i termini), per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istat. Detti elenchi, inoltre, sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, aumento della soglia da 250 a 5mila euro.
Il pagamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro.

Imposta di soggiorno; il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

  • Articolo 4 - Modifica domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione

Semplificata la procedura per la modifica del domicilio fiscale del contribuente, che può essere stabilito dall’Amministrazione finanziaria nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze, inoltre, l'Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente. Sono competenti all'esercizio delle facoltà esposte – stabilisce la nuova norma - la Direzione regionale dell’Agenzia (in luogo dell'intendente di finanza) o la Divisione contribuenti dell’Agenzia (in luogo del Ministro per le finanze) a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione, diversamente dalla versione previgente del testo normativo, in cui, per lo spostamento del domicilio al di fuori della provincia, occorreva l’intervento ministeriale.
Il Dl dispone anche che, quando il domicilio è stato modificato, per ogni successiva revoca è competente l’organo che ha emanato l’originario provvedimento e il provvedimento ha effetto decorsi 60 giorni dalla notifica. Nel caso in cui alla revoca si aggiunga una variazione del domicilio fiscale, competente ad emanare il nuovo provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Ade, a secondo che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa o in altra regione.

  • Articolo 5 - Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

Semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, stabilendo che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, che spettano al de cuius, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Se il chiamato non intende accettare il rimborso, restituisce l’importo all’Agenzia.

  • Articolo 6 - Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

Ridotti i controlli sulle dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2022.
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata - direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (Caf o professionista) - senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Il Caf o il professionista acquisiscono dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera sanitaria e ne verificano la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema Tessera sanitaria.

  • Articolo 7 - Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

L’attestazione prevista per i contratti a canone concordato, che va eseguita da almeno una organizzazione firmataria dell'accordo territoriale del Comune, in relazione alla rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo, può essere fatta valere, non solo per un singolo contratto, ma per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali modifiche delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo stesso.

  • Articolo 8 - Modifiche all’art. 83 Tuir

Il Dl introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili, modificando l’art. 83 Tuir.
La norma dispone che il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. Stabiliva la norma, per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valevano, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.
Si ricorda per micro-imprese, ex art. 2435-ter cc, si intendono le società che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 175mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350mila euro e 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Ebbene, dal periodo di imposta odiernamente in corso, la limitazione è solo per le micro-imprese che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, con ciò ampliando il principio “di derivazione rafforzata” (ossia del pieno riconoscimento della prevalenza della sostanza sulla forma in ordine alla rappresentazione di bilancio, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale) anche alle micro imprese che in via opzionale redigono il bilancio ordinario.
La nuova disposizione stabilisce anche che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, ma ciò non si applica ai componenti negativi di reddito, per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Sulla correzione degli errori contabili, si rammenta che già si era espressa l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 31/2013, che, con specifico riferimento ai componenti negativi di reddito non imputati nel corretto esercizio di competenza, aveva conferito al contribuente la possibilità di dare evidenza all’elemento di costo non dedotto, anche qualora l’annualità oggetto di errore non fosse più emendabile, a condizione che venisse riliquidata autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e, nell’ordine, delle annualità successive, fino all’annualità emendabile e, per tale ultima annualità, venisse presentata un’apposita dichiarazione integrativa, in cui dovevano confluire le risultanze delle precedenti riliquidazioni autonomamente effettuate.

  • Articolo 9 - Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires di cui all’art. 3 legge 6 febbraio 2009, n. 7

Abrogata, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del Dl n. 138/2011 in materia di società in perdita sistematica. La norma, si ricorda, imponeva la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali la compagine aveva dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo.
Scompare anche l’addizionale Ires prevista per le società e gli enti commerciali residenti, operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio; emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

  • Articolo 10 - Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap

Il Dl, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 2021), semplifica le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.
In particolare, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Conseguentemente la deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prevista dal numero 1) è ammessa in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Viene soppresso il numero 2), che prevedeva, a esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

e viene soppresso il numero 4), che prevedeva, a esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Le deduzioni previste al numero 5) sono ammesse in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Inoltre, per quei soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400mila euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

Viene abrogato il comma 4-quater, che prevedeva per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, la possibilità di dedurre il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale.

Viene riscritto anche il comma 4-septies: per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

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